PROTOCOLLO
di collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione della
Repubblica di Belarus e la Commissione per le adozioni
internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri della Repubblica Italiana in materia di adozione di
minori, cittadini della Repubblica di Belarus da parte di
cittadini italiani
Dal 2001 al 2004, 821 minori, cittadini della Repubblica di
Belarus, sono stati adottati da cittadini della Repubblica
Italiana. In seguito ai cambiamenti intervenuti nelle
regolamentazione giuridica della procedura di adozione
internazionale nella Repubblica di Belarus è emersa la
necessità di rivedere la procedura di adozione dei minori,
cittadini della Repubblica di Belarus (di seguito, minori)
da parte di cittadini della Repubblica Italiana, nonché di
sottoscrivere il presente Protocollo tra il Ministero
dell’Istruzione della Repubblica di Belarus (di seguito,
Ministero dell’Istruzione) e la Commissione per le adozioni
internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri della Repubblica Italiana (di seguito,
Commissione).
Il concetto di “minore” definisce le persone dal momento
della nascita fino al raggiungimento del 18° anno di età.
Il Ministero dell’Istruzione e la Commissione concordano,
con il presente Protocollo, nuove modalità di cooperazione e
convengono quanto segue:
ATTENZIONE IN BLU LA PREMESSA ALLE INTEGRAZIONI E MODIFICHE
INTRODOTTE IL 22/03/07
In seguito all’entrata in vigore del "Regolamento sulle
modalità di adozione internazionale dei minori e della
tutela e curatela internazionale degli stessi", approvato
con Delibera del Consiglio dei Ministri della Repubblica di
Belarus del 31.01.2007, n. 122, e alle intese raggiunte nel
corso degli incontri tra la delegazione italiana e i
rappresentanti delle autorità statali bielorusse, in
occasione della visita nella Repubblica di Belarus dal 18 al
22 marzo 2007, la Commissione per le adozioni internazionali
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della
Repubblica Italiana e il Ministero dell'Istruzione della
Repubblica di Belarus convengono di introdurre nel
Protocollo di collaborazione tra il Ministero
dell'Istruzione della Repubblica di Belarus e la Commissione
per le adozioni internazionali presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana in materia
di adozione di minori, cittadini della Repubblica
di Belarus da parte di cittadini italiani (di seguito,
Protocollo), firmato a Minsk il 12 dicembre 2005, le
seguenti integrazioni e modifiche:
1. Le Parti seguono la procedura d’adozione dei minori da
parte di cittadini della Repubblica Italiana conformemente
alla legislazione della Repubblica di Belarus e della
Repubblica Italiana e ai principi fondamentali della
Convenzione de L’Aja sulla tutela dei minori e sulla
cooperazione in materia di adozione internazionale del 29
maggio 1993.
2. Il “Centro nazionale per le adozioni”, istituzione del
Ministero dell’Istruzione (di seguito, Centro) collabora
nella materia delle adozioni di minori da parte di cittadini
della Repubblica Italiana soltanto con quegli enti per le
adozioni che sono autorizzati dalla Commissione ad operare
nel campo delle adozioni internazionali dei minori da parte
di cittadini della Repubblica Italiana (di seguito, Enti
autorizzati).
3. Ai fini della collaborazione e cooperazione con il Centro
in materia di adozione di minori da parte di cittadini della
Repubblica Italiana, la Commissione autorizza e il Ministero
dell’Istruzione determina i seguenti enti autorizzati:
1) Associazione Italiana Pro Adozioni- Erga Pueros - Onlus
2) Associazione Adozioni Alfabeto - Onlus
3) Associazione Rete Speranza - Onlus
4) Associazione La Cicogna – Amici di Cernobyl - Onlus
5) Associazione Ariete - Onlus
6) Associazione Brutia - Onlus
7) Associazione Bambini di Cernobyl - Onlus
4. Al fine di prestare i servizi concernenti il soggiorno
degli aspiranti all’adozione nonché al fine di assicurare la
cooperazione con il Centro, ad eccezione dell’individuazione
dei minori e dell’adozione degli stessi a nome o
nell’interesse delle persone che desiderano adottarli, gli
enti autorizzati stipulano, nel territorio della Repubblica
di Belarus, i relativi accordi con persone fisiche.
Tali accordi,inoltre, possono prevedere l’organizzazione dei
servizi di accoglienza, sistemazione e soggiorno degli
aspiranti all’adozione, la traduzione orale e/o scritta
nonche’ l’assistenza nella formalizzazione dell’adozione
consentita dalla legislazione della Repubblica di Belarus,
il compimento di determinati atti affidati agli enti
autorizzati per l’adozione dei minori, atti connessi alla
presentazione e al rilascio dei documenti presso il Centro e
presso altre organizazioni (enti) della Repubblica di
Belarus.
5. I dati sugli Enti autorizzati e sulle persone fisiche di
cui al punto 4 del presente Protocollo, vengono inseriti nel
Registro degli enti e delle organizzazioni straniere per le
adozioni internazionali.
6. La Commissione assicura la presentazione al Centro, da
parte degli enti autorizzati, dei documenti delineanti gli
indirizzi fondamentali di attività, conformemente alle
prescrizioni del punto 6 del “Regolamento sulle modalità di
coordinamento della procedura di adozione internazionale e
sulla cooperazione con gli enti e le organizzazioni
competenti degli Stati esteri nel quadro della presente
procedura”, approvato con Delibera del Consiglio dei
Ministri della Repubblica di Belarus del 21 settembre 2004
n. 1173.
7. La Commissione presenta al Ministero dell’Istruzione una
lettera di assicurazione sull’obbligo di informare ogni
anno, per i cinque anni successivi all’adozione, il Centro
circa le condizioni di vita e di educazione di ciascun
minore adottato nelle famiglie dei cittadini della
Repubblica Italiana. Tale lettera deve essere confermata
dalla Commissione almeno di una volta all’anno.
8. L’obbligo di esercitare il controllo sulle condizioni di
vita e di educazione del minore adottato da cittadini della
Repubblica Italiana, di compilare le corrispondenti
relazioni, di tradurle in lingua russa e inviarle per posta
direttamente al Centro, è affidato dalla Commissione agli
Enti autorizzati che hanno partecipato alla preparazione dei
documenti per una determinata adozione.
Le informazioni sulle condizioni di vita e di educazione del
minore nella famiglia dei cittadini della Repubblica
Italiana vengono recapitate dagli Enti autorizzati al Centro
ogni anno per i cinque anni successivi all’adozione. Tali
informazioni devono essere accompagnate da almeno due
fotografie del minore.
9. La Commissione sensibilizzerà i cittadini della
Repubblica Italiana che hanno adottato minori bielorussi, a
collaborare con i rappresentanti dell’Ambasciata della
Repubblica di Belarus nella Repubblica Italiana (di seguito,
Ambasciata) per la raccolta delle informazioni sui detti
minori.
"9bis.Gli aspiranti all'adozione che intendono
adottare il minore ospitato durante i soggiorni di
risanamento, presentano, attraverso gli Enti autorizzati,
all’organo di tutela e curatela del luogo di residenza
(domicilio) del minore la domanda per l’inserimento del
minore stesso nell’elenco dei minori nei confronti dei quali
è possibile effettuare l’adozione internazionale. Nel caso
dell'avvenuto inserimento del minore nell’elenco dei minori,
nei confronti dei quali è possibile effettuare l’adozione
internazionale, il Centro informa gli aspiranti all'adozione
attraverso l'Ente autorizzato.
9ter. Il Centro informa la Commissione
sull’inserimento di minori nell’elenco dei minori nei cui
confronti è possibile effettuare l’adozione internazionale e
sulla disponibilità all’accoglimento delle domande di
adozione internazionale non nominative.
9quater.I documenti degli aspiranti all'adozione sono
accettati dall'Ambasciata nel caso il Centro abbia
comunicato all’Ambasciata l’avvenuto inserimento del minore
(minori) nell’elenco dei minori nei confronti dei quali è
possibile effettuare l’adozione internazionale."
10. Gli Enti autorizzati presentano all’Ambasciata, per
il successivo invio al Centro tramite il Ministero degli
Esteri della Repubblica di Belarus, i documenti degli
aspiranti all’adozione conformemente all’elenco stabilito al
punto 6 del “Regolamento sulle modalità di adozione dei
minori e l’affidamento della tutela e la curatela degli
stessi a cittadini stranieri, apolidi o cittadini della
Repubblica di Belarus che abbiano residenza permanente nel
territorio di uno Stato estero”, regolamento approvato con
Delibera del Consiglio dei Ministri della Repubblica di
Belarus del 28 ottobre 1999 n. 1679 (di seguito,
Regolamento), ivi compresa la certificazione medica
attestante che gli aspiranti all’adozione non hanno malattie
tali da pregiudicare l’adozione di un minore. Gli Enti
autorizzati informano la Commissione dell’invio nella
Repubblica di Belarus dei documenti dei cittadini della
Repubblica Italiana per l’esame della domanda di adozione
del minore.
(il vecchio punto 10 è completamente sostituito dalle
modifiche intervenute con la firma del 22/03/07)
2. Il punto 10 è sostituito dal seguente: (il nuovo
articolo 10 introdotto con la firma del 22/03/07)
"10. Gli Enti autorizzati presentano all'Ambasciata,
per il successivo invio al Centro attraverso il Ministero
degli Esteri della Repubblica di Belarus, i documenti degli
aspiranti all'adozione conformemente all'elenco di cui al
punto 17 del "Regolamento sulle modalità di adozione
internazionale dei minori e della tutela e curatela
internazionale degli stessi", approvato con Delibera del
Consiglio dei Ministri della Repubblica di Belarus del
31.01.2007, N. 122, (di seguito, Regolamento), ivi compresa
la certificazione medica attestante che gli aspiranti
all'adozione non soffrono di malattie tali da pregiudicare
l'adozione o l'affido di un minore, rilasciata in base al
modulo approvato dal Ministero della sanità della Repubblica
di Belarus. Gli Enti autorizzati informano la Commissione
dell'invio nella Repubblica di Belarus dei documenti dei
cittadini della Repubblica Italiana per 1'esame della
domanda di adozione del minore."
11. Tutti i documenti indicati al punto 6 del Regolamento
(ad eccezione della copia del passaporto o di altro
documento attestante l’identità), nonché le firme degli
aspiranti all’adozione, devono essere autenticati e
legalizzati secondo le modalità stabilite nella Repubblica
Italiana e nella Repubblica di Belarus e tradotti in lingua
russa. Le traduzioni dei documenti, legalizzati secondo le
modalità stabilite, possono essere autenticate nella
Repubblica Italiana a cura dell’Ambasciata della Republica
di Belarus in Italia o da un notaio, oppure nella Repubblica
di Belarus da un notaio.
(il vecchio punto 11 è completamente sostituito dalle
modifiche intervenute con la firma del 22/03/07)
3. Il punto 11 è sostituito dal seguente: (il nuovo
articolo 11 introdotto con la firma del 22/03/07)
"11.Tutti i documenti indicati al punto 17 del
Regolamento (ad eccezione della copia del passaporto o di
altro documento attestante l’identità), nonché le firme
degli aspiranti all'adozione, devono essere autenticati e
legalizzati secondo le modalità stabilite nella Repubblica
italiana o nella Repubblica di Belarus e tradotti in lingua
russa. Le traduzioni dei documenti, legalizzati secondo le
modalità stabilite, possono essere autenticate secondo le
modalità stabilite nella Repubblica italiana o a cura
dell'Ambasciata o di un notaio nella Repubblica di Belarus."
12. La dichiarazione che gli aspiranti all’adozione non sono
stati privati della patria potestà, né limitati nel suo
esercizio, né riconosciuti incapaci o limitatamente capaci
di agire, né esonerati dall’impegno di tutela o curatela per
l’ inadeguato adempimento di tale impegno, ne’ revocati come
genitori adottivi, viene rilasciata dal responsabile
dell’Ente autorizzato che ha partecipato alla preparazione
dei documenti per una determinata adozione.
13. La Commissione rilascia l’autorizzazione scritta al
proseguimento della procedura di adozione del minore, nella
quale si dichiara che ne verra’ autorizzato l’ingresso e la
residenza permanente nella Repubblica Italiana dopo la
sentenza di adozione pronunciata nella Repubblica di
Belarus. Tale autorizzazione è contenuta in ogni pratica di
adozione di un minore da parte di cittadini della Repubblica
Italiana.
Tale autorizzazione dimostra che il minore può entrare nella
Repubblica Italiana e risiedervi permanentemente a
condizione che siano rispettati i dettami della legislazione
in materia di adozione della Repubblica di Belarus e della
Repubblica Italiana.
In blu l’aggiunta introdotta con la firma del 22/03/07
14. Dopo l’esame preliminare dei documenti presentati
conformemente al punto 10 del presente Protocollo, il Centro
individuerà il minore da adottare tra i minori compresi
nell’elenco per le adozioni internazionali oppure per
l’adozione secondo le modalità stabilite di un determinato
minore (adozione nominativa), se esso è indicato nella
domanda degli aspiranti all’adozione
ed è inserito nell’elenco dei minori nei cui confronti è
possibile effettuare l’adozione internazionale.
15. Gli organi di tutela e curatela della Repubblica di
Belarus accertano caso per caso, in conformità della
legislazione della Repubblica di Belarus, per i minori che
abbiano raggiunto l’età di dieci anni il consenso degli
stessi all’adozione e lo trasmettono al Centro. Tale
consenso viene dato dal minore secondo le modalità stabilite
dalla legislazione della Repubblica di Belarus.
16. Il Centro tramite l’Ente autorizzato presenta alla
Commissione il certificato attestante che il minore è
incluso nell’elenco per le adozioni internazionali. Il
certificato comprende anche l’informazione relativa
all’ottenimento del consenso all’adozione da parte del
minore che abbia raggiunto l’età di dieci anni.
In blu le aggiunte introdotte dalla firma del 22/03/07 e in
barrato quanto eliminato
17. Il Centro fornisce agli aspiranti all’adozione, tramite
l’Ente autorizzato, le informazioni sulla possibilità di
adottare un determinato minore e copia dei documenti
previsti al punto 9
nella prima parte del punto 25
del Regolamento.
Affinché gli aspiranti all’adozione possano esercitare il
diritto di conoscere personalmente il minore, essi si
rivolgono al Centro per ottenere il permesso di visitarlo.
L’Ente autorizzato informa la Commissione sull’esito della
conoscenza con il minore e fornisce alla stessa una copia
dei documenti ricevuti in conformità della prima parte del
presente punto
ed informa anche entro un mese il Centro sulla decisione
presa dagli aspiranti all'adozione. Nel caso in cui gli
aspiranti all'adozione non accettino la proposta di
abbinamento del Centro, la documentazione da loro presentata
è restituita al mittente conformemente al punto 26 del
Regolamento.
18. L’Ente autorizzato invia al Centro la domanda degli
aspiranti all’adozione di un minore determinato (adozione
nominativa), indirizzata al Tribunale competente della
Repubblica di Belarus.
19. L’eventualità che i cittadini della Repubblica Italiana
possano adottare minori-orfani o minori rimasti senza la
tutela dei genitori, per i quali sia stata istituita la
tutela o la curatela, può essere esaminata soltanto con il
consenso del loro tutore o curatore, concesso secondo le
modalità stabilite dalla legislazione della Repubblica di
Belarus.
20. Per ottenere l’autorizzazione all’ingresso e alla
residenza permanente nella Repubblica Italiana del minore
adottato, l’Ente autorizzato invia alla Commissione la copia
della sentenza del Tribunale della Repubblica di Belarus
riguardante la sua adozione. Sulla base della sentenza di
adozione del Tribunale della Repubblica di Belarus, la
Commissione rilascia l’autorizzazione definitiva
all’ingresso ed alla residenza permanente nella Repubblica
Italiana del minore adottato. Sulla base di questa
autorizzazione della Commissione, l’Ambasciata d’Italia
nella Repubblica di Belarus procede al rilascio del visto
d’ingresso nella Repubblica Italiana del minore adottato per
risiedervi permanentemente.
21. Il minore adottato da cittadini della Repubblica
Italiana gode, dal momento della sua adozione, di tutti i
diritti e di tutte le garanzie di cui usufruisce ogni
minore,cittadino della Repubblica Italiana.
22. Il controllo sull’adempimento da parte dei cittadini
della Repubblica Italiana dell’impegno di registrare il
minore adottato presso l’ufficio consolare dell’Ambasciata
della Repubblica di Belarus in Italia compete agli Enti
autorizzati che hanno preparato i documenti per l’adozione
di detto minore.
23. Qualora nell’attività dell’Ente autorizzato fossero
accertate violazioni alla legislazione della Repubblica
Italiana oppure della Repubblica di Belarus, il Centro e la
Commissione si impegnano ad informarsi reciprocamente di
ciò. Inoltre, il Centro comunica al Ministero
dell’Istruzione le violazioni accertate nell’attività
dell’Ente autorizzato.
24. Dopo la segnalazione di violazioni accertate da parte
del Centro nell’attività dell’Ente autorizzato, il Ministero
dell’Istruzione può cessare la collaborazione con tale Ente
autorizzato.
25. La Commissione si assume l’impegno di presentare le
relazioni sulle condizioni di vita e di educazione dei
minori adottati prima della firma del presente protocollo
senza la partecipazione degli Enti autorizzati nonché dei
minori adottati con la collaborazione degli Enti autorizzati
con i quali il Ministero dell’Istruzione ha cessato di
collaborare.
26. Il Ministero dell’Istruzione e la Commissione assicurano
il pieno rispetto dei principi della Convenzione de L’Aja
del 29 maggio 1993 e delle convenzioni internazionali sui
diritti del fanciullo nonché di quelle per la repressione
del traffico di minori e di esseri umani, pienamente
recepite nell’ordinamento italiano e bielorusso, al fine di
prevenire e contrastare qualsiasi violazione dei diritti dei
minori.
Nel caso si verifichi il mancato inserimento del minore
nella famiglia e qualora si presentino altri fattori
negativi, oppure ci sia stata revoca dell’adozione, la
Commissione informa immediatamente il Ministero
dell’Istruzione ed il Centro. L’ulteriore sistemazione di
tale minore viene risolta congiuntamente dal Ministero
dell’Istruzione e dalla Commissione, in conformità della
legislazione della Repubblica Italiana e della Repubblica di
Belarus.
27. Nel caso in cui il soggiorno di minori, cittadini della
Repubblica di Belarus, si protragga sul territorio della
Repubblica Italiana oltre i termini stabiliti, la
Commissione, nell’ambito delle proprie competenze,
collaborerà con il Ministero dell’Istruzione per il loro
rientro nella Repubblica di Belarus o per il riconoscimento
a tali minori di uno stato giuridico conforme alla
legislazione della Repubblica di Belarus e della Repubblica
Italiana.
28. Il Centro e la Commissione, confermando la loro
intenzione di cooperare e l’impegno di prendere tutti i
provvedimenti indispensabili per garantire la tutela e la
piena osservanza dei diritti dei minori adottati da
cittadini della Repubblica Italiana, concordano che il
Centro e la Commissione mantengano i collegamenti per lo
scambio delle informazioni sulle modifiche alla legislazione
della Repubblica d’Italia e della Repubblica di Belarus,
allo scpo di superare eventuali ostacoli nel corso delle
adozioni.
29. La Commissione favorirà l’attuazione di progetti
speciali nel campo dell’istruzione e della cura, progetti
volti a migliorare le condizioni di vita dei minori nella
Repubblica di Belarus.
30. Il Ministero dell'Istruzione si impegna ad
organizzare entro il 1 marzo 2006, nei limiti della propria
competenza, l’esame di tutte le pratiche pervenute al Centro
prima del mese di ottobre 2004 e di quelle giacenti presso
il Centro al momento della sottoscrizione del Protocollo,
con la ferma intenzione di rispettare i principi
fondamentali della Convenzione de L’Aja del 29 maggio 1993,
privilegiando il superiore interesse dei minori e tenendo
conto dei legami affettivi che si sono instaurati tra i
minori bielorussi e i candidati italiani all’adozione.
Al fine di esaminare tutte le pratiche sopraindicate, la
questione del rinnovo dei documenti con il termine di
validità scaduto verrà risolta dal Centro tramite gli enti
autorizzati. (il puno 30 viene sostituito dai seguenti punto
30-
6. Il punto 30 è sostituito dai seguenti punti
30/30bis/30ter/quater/quinques/sexies/septes
“30.
La Parte bielorussa, nel rispetto della propria
legislazione, organizza, a partire dal 1 aprile 2007,
l’esame delle domande che perverranno agli organi locali di
tutela e di curatela da parte degli aspiranti italiani
all’adozione al fine dell’inserimento dei minori interessati
nella lista dei minori nei cui confronti è possibile
effettuare l’adozione internazionale. Ogni richiesta sarà
esaminata dalla parte bielorussa entro 60 giorni. La Parte
italiana regolamenterà la consegna delle predette domande
agli organi di tutela e curatela della residenza (domicilio)
del minore.
30bis.
La Parte Bielorussa organizza l’esame della domanda di
adozione internazionale, presentata secondo la procedura di
cui al punto 17 del Regolamento, entro 75 giorni dalla data
del deposito presso il Centro. Entro tale termine deve
essere adottata una decisione dal Ministro dell’Istruzione
in ordine alla possibilità di invio della pratica di
adozione al Tribunale ai sensi del punto 33 del Regolamento.
30ter. La Parte italiana, entro il 1 aprile 2007,
presenta alla Parte bielorussa gli elenchi delle domande
nominative dei cittadini italiani relative all’adozione di
minori bielorussi ricomprese nell’elenco delle domande già
esaminate e giacenti al Centro al momento della firma del
Protocollo, ad esclusione delle domande esaminate con esito
negativo a motivo del raggiungimento della maggiore età da
parte dei minori, dell’adozione, affidamento o tutela dei
minori presso famiglie bielorusse, del rifiuto dell’adozione
da parte dei minori o dei loro stretti parenti maggiorenni,
della rinuncia da parte dei cittadini italiani all’adozione,
dell’esistenza di forti legami affettivi tra i minori e i
loro fratelli da tutelare nell’interesse dei minori.
30 quater La Parte bielorussa organizza il riesame
delle domande di cui al punto 30 ter ed informa la Parte
italiana in merito alle decisioni assunte entro il 1 maggio
2007.
30 quinquies. La Parte italiana organizza in tempi
brevi l’attività di informazione, collaborazione e sostegno
delle altre autorità competenti della Repubblica Italiana al
fine di riconoscere ai cittadini minorenni della Repubblica
di Belarus che attualmente si trovano sul territorio della
Repubblica Italiana uno stato giuridico conforme alla
legislazione della Repubblica italiana e della Repubblica di
Belarus.
30sexies. La Parti definiscono, entro il 1 maggio
2007, la composizione di un gruppo di lavoro composto di 4
persone (due per ciascuna Parte ) al fine di verificare lo
stato di attuazione del Protocollo. Le riunioni del gruppo
di lavoro avranno luogo ogni tre mesi. Il gruppo di lavoro
informa il Ministero e la Commissione delle risultanze
dell’attività svolta perché assumano le iniziative di
rispettiva competenza.
30septies. Il Ministero dell’Istruzione è fortemente
determinato a rispettare i principi della Convenzione de L’Aja
del 29 maggio 1993, privilegiando il superiore interesse dei
minori e tenendo conto dei legami affettivi instauratitra i
minori bielorussi e i candidati italiani all’adozione.
30octies. Le Parti assumono l’impegno di trasmettere
tempestivamente il Protocollo agli organi amministrativi,
centrali e locali, titolari di competenze in materia di
adozione internazionale.”
31. Il Protocollo, sottoscritto l’ 11 aprile 2002, perde la
sua validità dal momento della firma del presente
Protocollo.
Fatto a Minsk il 12 dicembre 2005 in doppia copia nelle
lingue italiana e russa.
Per il Ministero dell’Istruzione della Repubblica di Belarus
MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
A.M. RADKOV
Per la Commissione per le Adozioni Internazionali
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della
Repubblica Italiana
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
ROBERTA CAPPONI
Per il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica
Italiana
MINISTRO PLENIPOTENZIARIO
GIUSEPPE PANOCCHIA
In blu le firme in calce alle mofifiche e integrazioni
introdotte il 22/03/07
Firmato nella città di Minsk il 22 marzo 2007 in duplice
copia nelle lingue italiana e russa.
Per il Ministero dell'Istruzione della Repubblica di Belarus
________________________________
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE A.M. RADKOV
Per la Commissione per le Adozioni Internazionali presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica
Italiana
________________________________
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ROBERTA CAPPONI
Per il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica
italiana:
_____________________________
Ambasciatore ADRIANO BENEDETTI, Direttore Generale per gli
italiani all’estero e la politica migratoria
|