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1.3. L’INGRESSO DEGLI STRANIERI IN ITALIA
L'ingresso nel territorio italiano degli stranieri provenienti dalle frontiere esterne dello Spazio Schengen (Spazio Schengen. E’ l’insieme dei territori nazionali dei Paesi che applicano la Convenzione: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Islanda e Norvegia) è consentito soltanto allo straniero che:
a. | si presenti attraverso un valico di frontiera;
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b. | sia in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio equivalente riconosciuto valido per l’attraversamento delle frontiere;
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c. | disponga di documenti che giustifichino lo scopo e le condizioni del soggiorno e dimostri di disporre di mezzi finanziari sufficienti in relazione alla natura, alla durata prevista del soggiorno, ed alle spese per il ritorno nel Paese di provenienza (o per il transito verso uno Stato terzo). Da tale dimostrazione è esentato lo straniero già residente nel territorio di una delle parti contraenti, e munito di regolare autorizzazione al soggiorno;
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d. | sia munito, ove prescritto, di valido visto di ingresso o di transito;
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e. | non sia segnalato ai fini della non ammissione nel Sistema Informativo Schengen;
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f. | non sia considerato pericoloso per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti, da disposizioni nazionali o di altri Stati Schengen.
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Fonte: sito Ministero Esteri Repubblica Italiana: www.esteri.it/ita/5_32_183.asp
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